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Comune di Monterotondo

Bando generale – modello di domanda – modelli aggiornamenti e ricorsi per assegnazione alloggi di erp

Regolamento regionale 20 Settembre 2000, n.2 “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12”.

Il comune provvede all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, denominata erp, costruiti, acquisiti o comunque che si rendano disponibili, mediante pubblico concorso indetto con un bando generale (vedi il bando).

I Comuni possono riservare una percentuale degli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa.

I richiedenti presentano domanda di partecipazione al concorso secondo le modalità indicate dal bando stesso. La domanda è redatta su apposito modello predisposto dal comune.

Il  modello_domanda_erp può essere scaricata da questo link oppure ritirata direttamente presso gli uffici del Comune di residenza o del Comune ove il richiedente svolge l’attività lavorativa nel periodo di apertura del bando nei seguenti Servizi:

Ufficio U.R.P. Informacomune C.O.L. – 1) Piazza Marconi, 4 – 00015 Monterotondo, piano terra; 2) Piazza Berlinguer – 00015 Monterotondo Scalo;

Ufficio Patrimonio e Casa – Piazza Marconi, 4 – 00015 Monterotondo, 2° piano stanza 14.

Le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di assegnazione di un alloggio sono contenute nel bando stesso. Le domande devono essere redatte, a pena inammissibilità, su apposito   modello predisposto dal comune, debitamente compilate e sottoscritte, con imposta di bollo di € 16,00 e fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. Le stesse devono essere spedite tramite raccomandata postale A/R senza busta al seguente indirizzo: “Comune di Monterotondo – Servizio Patrimonio, Restauri e Gestione Alloggi Pubblici – Ufficio Casa – Piazza Marconi n. 4 – 00015 Monterotondo (Rm)”. Per ogni ulteriore chiarimento è necessario rivolgersi agli Uffici di cui sopra.

Il presente bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande. Tuttavia, ai sensi dell’art. 6 del R.r. 2/2000 e ss.mm.ii., le graduatorie hanno scadenza semestrale. Qualora la situazione del richiedente dovesse subire modificazioni, il medesimo può presentare domanda di aggiornamento in rapporto alle nuove situazioni createsi.

Il Comune procederà alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all’assegnazione di un numero progressivo identificativo ed alla attribuzione provvisoria dei punteggi. I punteggi di priorità vengono attribuiti sulla base di particolari condizioni soggettive ed oggettive possedute dal concorrente e dai suoi familiari secondo i criteri previsti dalla legge e riassunti nel bando. Entro i cinque giorni successivi alla comunicazione del Comune, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell’attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione al Comune.

Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni, sono trasmesse alla Commissione di cui all’art. 4 del R.r. 2/2000 competente per la formazione e l’aggiornamento semestrale della graduatoria.

Entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno la Commissione adotta la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno.

reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso;

non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 15, comma 4.

I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto.

Il requisito di cui al comma 1, lettera e) deve permanere alla data dell’assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

La Regione, nell’ambito del piano di cui all’articolo 7, comma 2, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l’assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità in relazione a peculiari esigenze locali segnalate dai comuni.

Ai fini del presente articolo si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell’affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge.

In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo possono partecipare al concorso per l’assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

i figli coniugati;i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell’assegnazione dell’alloggio;

le persone sole con almeno un figlio a carico.